“BOXE FOLIGNO”
Associazione Sportiva Dilettantistica

STATUTO
adeguamento all’art. 90 L.289/02 e succ.ve modificazioni


ARTICOLO 1
E’ costituita un’Associazione Sportiva dilettantistica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile denominata “A.S.D. BOXE FOLIGNO”.
L’Associazione ha sede legale in Foligno (PG ).
La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall’Assemblea straordinaria dei Soci.

ARTICOLO 2
1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI o della Federazione Pugilistica Italiana (F.P.I.) se da questo delegata, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell’attività sportiva dilettantistica connessa alla disciplina del Pugilato, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata, impegnandosi, a tutela della salute degli Atleti, alla repressione dell’uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli stessi nelle attività sportivo-agonistiche.
3. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri Soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
4. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri Soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell’attività sociale. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall’art. 25 della legge n. 133/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell’ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.
5. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Pugilistica Italiana, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle discipline sportive associate o degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI cui l’Associazione stessa delibera di aderire.
6. L’Associazione richiederà il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI nei modi e nelle forme che vengono stabilite dallo stesso Ente, dalla Federazione Pugilistica Italiana e comunque dalla Federazione o dall’Ente di Promozione cui l’Associazione intende aderire.
7. L’Associazione s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
8. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti della Federazione Pugilistica Italiana e comunque della Federazione o Ente di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e delle Associazioni sportive dilettantistiche affiliate.
9. L’Associazione s’impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri Atleti e Tecnici sportivi tesserati al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

ARTICOLO 3
La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati, come previsto dall’art. 28 del presente statuto.

ARTICOLO 4
I colori sociali sono Blu/ Bianco.

SOCI
ARTICOLO 5

Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi. I Soci possono appartenere alle seguenti categoria: Onorari, Ordinari.

ARTICOLO 6
Sono Soci Onorari coloro che per meriti particolari, su proposta del Consiglio Direttivo, vengono riconosciuti dall’Assemblea generale dei Soci. Essi pagano una tassa d’iscrizione ed una quota annuale.

ARTICOLO 7
I Soci Ordinari sono ammessi a far parte dell’Associazione con le norme stabilite dall’art. 10 del presente Statuto. Essi pagano una tassa d’iscrizione ed una quota annuale.

ARTICOLO 8
I Soci Onorari e Ordinari hanno diritto di:
a) partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie;
b) votare a tali assemblee;
c) essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo, purché Soci da almeno un anno;
d) frequentare la sede sociale e fare uso delle attrezzature sociali, rispettando il Regolamento e le limitazioni che possono essere stabilite dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9
I candidati a Soci Ordinari devono presentare richiesta scritta alla Presidenza, redatta su apposito modulo, firmata dal candidato e, qualora questi non abbia compiuto il diciottesimo anno, dal padre o da chi ne fa le veci. Il Consiglio Direttivo esamina le domande pervenute, e, stabilito quali di esse debbano aver corso, provvederà all’affissione all’albo sociale dei nomi dei candidati, fissando un termine entro il quale i Soci potranno comunicare al Presidente le loro osservazioni. Trascorso il termine il Consiglio deciderà in merito all’ammissione dei candidati. In questa materia le decisioni del Consiglio sono insindacabili.

ARTICOLO 10
L’ammontare della tassa d’iscrizione e delle quote annuali dovute dai Soci Onorari e Ordinari viene stabilita dall’Assemblea Generale Ordinaria. Il pagamento della tassa d’iscrizione e della quota annuale deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ammissione a Socio. Per gli anni successivi il pagamento della quota sociale annuale deve essere effettuato entro il 10 gennaio di ogni anno. Speciali facilitazioni possono essere accordate dal Consiglio Direttivo a soci che svolgono effettiva attività sportiva agonistica. Il ritardo sul pagamento della quota annuale è causa automatica della sospensione di tutti i diritti del Socio, salvo le ulteriori sanzioni stabilite dall’art. 12.

ARTICOLO 11
L’accoglimento della domanda d’ammissione impegna il Socio ad uniformarsi a tutte le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti interni dell’Associazione e delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché alle normative in essere della Federazione Pugilistica Italiana.

ARTICOLO 12
La qualifica di Socio si perde:
a) dimissioni - queste devono essere presentate per lettera entro il trenta novembre di ogni anno;
b) radiazione - i Soci che siano in ritardo di oltre due mesi nel pagamento di qualsiasi loro debito nei confronti dell’associazione debbono essere invitati dal Consiglio Direttivo, mediante lettera, ad effettuare il pagamento di quanto da essi dovuto entro il termine massimo di un mese dal ricevimento di tale invito. In difetto di pagamento il Consiglio Direttivo può disporre la loro radiazione per morosità;
c) espulsione - il Consiglio Direttivo, su decisione del Collegio dei Probiviri, può disporre l’espulsione dall’Associazione del Socio il quale comprometta, in qualsiasi modo, il buon nome dell’Associazione e tenga una condotta non degna.

ARTICOLO 13
Il Consiglio potrà dichiarare Soci assenti esonerandoli dal pagamento delle relative quote per un anno, quei soci che a causa del servizio militare o per continuato soggiorno in altra città fuori provincia, fossero nell’impossibilità di frequentare la sede sociale. Nessun altro impedimento darà diritto ad essere dichiarato Socio assente. Il Consiglio Direttivo potrà concedere il rinnovo di questa facilitazione per un secondo anno. I Soci assenti non potranno usufruire dei vantaggi concessi ai Soci.

ARTICOLO 14
Il Socio inadempiente o contravventore alle norme dello Statuto e del Regolamento è passibile delle seguenti sanzioni: richiamo semplice verbale, ammonizione, sospensione temporanea, espulsione dall’Associazione.

ARTICOLO 15
La qualità di Socio non è trasmissibile.

ARTICOLO 16
L’andamento generale dell’Associazione è regolato dalle Assemblee Generali e dal Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
ARTICOLO 17

I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote sociali determinate annualmente dall’Assemblea Generale. Dai contributi di Enti e di Associazioni pubbliche e private, da eventuali lasciti e donazioni. L’anno sociale si identifica con l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio sociale, previo un esatto inventario da compilarsi, con criteri di oculata prudenza. Il bilancio deve essere esposto nei locali dell’Associazione almeno otto giorni prima della convocazione dell’Assemblea.

ORGANI SOCIALI – ASSEMBLEE
ARTICOLO 18

Le Assemblee possono essere Ordinarie e Straordinarie. L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto, sono obbligatorie per tutti i Soci. Hanno diritto di intervenire alle Assemblee i Soci in regola con le quote sociali. I Soci aventi diritto al voto hanno facoltà di farsi rappresentare da altro socio avente diritto al voto mediante delega scritta da presentarsi all’Assemblea al momento dell’apertura. Le deleghe ad un Socio non possono essere più di due.

ARTICOLO 19
L’Assemblea Generale Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro il 31 marzo mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, e l’ordine del giorno. Tale avviso deve essere spedito ai Soci e affisso all’albo sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. Gruppi di almeno tre Soci aventi diritto al voto possono chiedere al Consiglio Direttivo di portare all’ordine del giorno argomenti e proposte. Tali richieste devono essere compilate per iscritto, firmate da tutti i Soci richiedenti e fatte pervenire al Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea. L’Assemblea Generale Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando è presente o rappresentata almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione l’Assemblea Generale Ordinaria è regolarmente costituita qualora sia presente o rappresentato almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta. L’Assemblea Generale Ordinaria deve provvedere all’esame ed alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, alla nomina dei Consiglieri, all’approvazione dei programmi e delle proposte del Consiglio Direttivo, alla nomina degli scrutatori e a quant’altro rientri nella ordinaria amministrazione dell’Associazione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.

ARTICOLO 20
L’Assemblea Generale Straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno, mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione e l’ordine del giorno. Tale avviso deve essere spedito ai Soci e affisso all’albo sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. L’Assemblea Generale Straordinaria deve essere convocata anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto con l’indicazione degli argomenti da portare all’ordine del giorno. In tale caso il Consiglio provvederà alla convocazione entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. L’Assemblea Generale Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando è presente o rappresentata almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione l’Assemblea Generale Straordinaria è regolarmente costituita qualora sia presente o rappresentato almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta.

ARTICOLO 21
I Soci presenti all’Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, deliberano sulle modalità delle votazioni.

ARTICOLO 22
L’Assemblea elegge il proprio Presidente e Segretario; se avvengono delle votazioni a scheda segreta, elegge, altresì, due scrutatori. Delle Assemblee devesi redigere relativo verbale.

CONSIGLIO DIRETTIVO
ARTICOLO 23

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di cinque e non più di sette membri eletti dall’ Assemblea Generale Ordinaria con due elezioni distinte, una per il Presidente ed una per i Consiglieri. Il Consiglio Direttivo rimane eletto per un anno. Il Presidente ed i Consiglieri, uscenti alla fine dell’anno. Sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell’Associazione nell’esercizio del loro mandato. I componenti del Consiglio Direttivo eleggono tra di loro un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

ARTICOLO 24
Il Consiglio Direttivo dirige tutta la vita sportiva ed amministrativa dell’Associazione ed ha facoltà di affidare a singoli suoi membri ed a persona anche estranea al Consiglio o ad apposite Commissioni di Soci, particolari incarichi inerenti al funzionamento dell’Associazione. Compito del Consiglio Direttivo è quello di prendere tutte le decisioni occorrenti allo svolgimento dell’attività sociale e curare tutte le iniziative che possono essere utili al raggiungimento degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo potrà delegare ad uno o più membri scelti al suo interno la gestione quotidiana degli affari sociali, affidando Loro tutte o parte delle sue attribuzioni, sotto la sua responsabilità. Ha la facoltà di redigere i regolamenti che esso ritenga opportuni per il buon funzionamento dell’Associazione. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è determinante. Ogni Socio ha diritto a rivolgere al Consiglio Direttivo tutte le proposte che crederà convenienti ed il Consiglio dovrà deliberare sopra le stesse e notificare al proponente le sue deliberazioni.

ARTICOLO 25
Il Presidente è il capo dell’Associazione e la rappresenta in ogni circostanza e ad ogni effetto; solo in caso di assenza o di impedimento ne assume e disimpegna le funzioni il Vice-Presidente. Il Presidente sovrintende alla amministrazione dell’Associazione ed a tutta l’attività da questa svolta. Il Segretario è incaricato delle comunicazioni del Consiglio dei Soci, tiene la corrispondenza, compila i verbali delle sedute del Consiglio e custodisce l’archivio. Al tesoriere è affidata la conservazione e l’amministrazione delle entrate a norma delle deliberazioni del Consiglio. Egli esige i contributi dei Soci, cura l’incasso dei crediti, previo controllo del Consiglio; egli è responsabile della regolare tenuta dei libri della contabilità ed alla fine di ogni anno sociale deve presentare al Consiglio il resoconto della gestione.

ARTICOLO 26
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente. Dovrà riunirsi ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno quattro membri del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 27
In caso di dimissioni o di assenza definitiva di uno o più membri del Consiglio Direttivo esso resta in carica regolarmente fino a che non viene a mancare la maggioranza. Nel caso in cui i Consiglieri assenti o dimissionari raggiungessero la maggioranza dovrà essere convocata l’Assemblea per l’elezione del nuovo consiglio direttivo.

SCIOGLIMENTO
ARTICOLO 28

La durata dell’Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria convocata a questo preciso scopo con avviso all’albo sociale e spedito ai Soci almeno tre mesi prima della data fissata per l’Assemblea stessa. Tale Assemblea sarà valida solo nel caso in cui siano presenti almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto e la deliberazione di scioglimento sarà valida solo se avrà ottenuto i voti favorevoli di almeno tre quarti dei presenti. L’Assemblea che avrà deliberato lo scioglimento dell’Associazione delibererà anche circa la liquidazione e la devoluzione delle attività sociali e nominerà i liquidatori. Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione devolverà il proprio patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo preposto in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

VINCOLO DI GIUSTIZIA E CLAUSOLA COMPROMISSORIA
ARTICOLO 29

L’Associazione “A.S.D. Boxe Foligno” in quanto affiliata alla Federazione Pugilistica Italiana osserva e farà osservare ai propri iscritti il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria di cui allo Statuto Federale.

ARTICOLO 30
Una copia dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni dovrà essere sempre a disposizione dei Soci. Per tutto non contemplato nel presente Statuto viene fatto riferimento alle disposizioni del Codice Civile.
Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell’Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell’Associazione in contrasto con esso.