STATUTO
adeguamento all’art. 90 L.289/02 e succ.ve modificazioni
ARTICOLO 1
E’ costituita un’Associazione Sportiva dilettantistica disciplinata
dagli articoli 36 e seguenti del codice civile denominata “A.S.D. BOXE
FOLIGNO”.
L’Associazione ha sede legale in Foligno (PG ).
La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall’Assemblea
straordinaria dei Soci.
ARTICOLO 2
1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita
dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o
differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI o della
Federazione Pugilistica Italiana (F.P.I.) se da questo delegata, ha per finalità
lo sviluppo e la diffusione dell’attività sportiva dilettantistica
connessa alla disciplina del Pugilato, intesa come mezzo di formazione psico-fisica
e morale dei Soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica,
ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere
la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento
degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività
di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature
sportive abilitate alla pratica sportiva, nonché lo svolgimento di attività
didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento
della pratica sportiva della disciplina sopra indicata, impegnandosi, a tutela
della salute degli Atleti, alla repressione dell’uso di sostanze o di
metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli stessi nelle attività
sportivo-agonistiche.
3. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà
svolgere attività ricreativa in favore dei propri Soci, ivi compresa,
se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
4. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità
della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, dall'elettività
delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie,
personali e gratuite dei propri Soci e non può avvalersi di lavoratori
dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare
funzionamento dell’attività sociale. Potrà erogare compensi,
premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti
e con le modalità previste dall’art. 25 della legge n. 133/99 e
successive modificazioni ed integrazioni, sia per l’esercizio diretto
di attività sportive dilettantistiche che nell’ambito amministrativo-gestionale,
a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre
ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.
5. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi
dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo e si conforma
alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Internazionali,
nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Pugilistica Italiana,
delle Federazioni Sportive Nazionali, delle discipline sportive associate o
degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI cui l’Associazione
stessa delibera di aderire.
6. L’Associazione richiederà il riconoscimento ai fini sportivi
da parte del CONI nei modi e nelle forme che vengono stabilite dallo stesso
Ente, dalla Federazione Pugilistica Italiana e comunque dalla Federazione o
dall’Ente di Promozione cui l’Associazione intende aderire.
7. L’Associazione s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari,
che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico,
nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere
in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività
sportiva.
8. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello
statuto e dei regolamenti della Federazione Pugilistica Italiana e comunque
della Federazione o Ente di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione
o alla gestione delle Società e delle Associazioni sportive dilettantistiche
affiliate.
9. L’Associazione s’impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee
dei propri Atleti e Tecnici sportivi tesserati al fine di nominare il loro rappresentante
con diritto di voto nelle assemblee federali.
ARTICOLO 3
La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere
sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati, come
previsto dall’art. 28 del presente statuto.
ARTICOLO 4
I colori sociali sono Blu/ Bianco.
SOCI
ARTICOLO 5
Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione cittadini italiani
e stranieri di ambo i sessi. I Soci possono appartenere alle seguenti categoria:
Onorari, Ordinari.
ARTICOLO 6
Sono Soci Onorari coloro che per meriti particolari, su proposta del Consiglio
Direttivo, vengono riconosciuti dall’Assemblea generale dei Soci. Essi
pagano una tassa d’iscrizione ed una quota annuale.
ARTICOLO 7
I Soci Ordinari sono ammessi a far parte dell’Associazione con le norme
stabilite dall’art. 10 del presente Statuto. Essi pagano una tassa d’iscrizione
ed una quota annuale.
ARTICOLO 8
I Soci Onorari e Ordinari hanno diritto di:
a) partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie;
b) votare a tali assemblee;
c) essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo, purché Soci da
almeno un anno;
d) frequentare la sede sociale e fare uso delle attrezzature sociali, rispettando
il Regolamento e le limitazioni che possono essere stabilite dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 9
I candidati a Soci Ordinari devono presentare richiesta scritta alla Presidenza,
redatta su apposito modulo, firmata dal candidato e, qualora questi non abbia
compiuto il diciottesimo anno, dal padre o da chi ne fa le veci. Il Consiglio
Direttivo esamina le domande pervenute, e, stabilito quali di esse debbano aver
corso, provvederà all’affissione all’albo sociale dei nomi
dei candidati, fissando un termine entro il quale i Soci potranno comunicare
al Presidente le loro osservazioni. Trascorso il termine il Consiglio deciderà
in merito all’ammissione dei candidati. In questa materia le decisioni
del Consiglio sono insindacabili.
ARTICOLO 10
L’ammontare della tassa d’iscrizione e delle quote annuali dovute
dai Soci Onorari e Ordinari viene stabilita dall’Assemblea Generale Ordinaria.
Il pagamento della tassa d’iscrizione e della quota annuale deve essere
effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ammissione a Socio.
Per gli anni successivi il pagamento della quota sociale annuale deve essere
effettuato entro il 10 gennaio di ogni anno. Speciali facilitazioni possono
essere accordate dal Consiglio Direttivo a soci che svolgono effettiva attività
sportiva agonistica. Il ritardo sul pagamento della quota annuale è causa
automatica della sospensione di tutti i diritti del Socio, salvo le ulteriori
sanzioni stabilite dall’art. 12.
ARTICOLO 11
L’accoglimento della domanda d’ammissione impegna il Socio ad uniformarsi
a tutte le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti interni dell’Associazione
e delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché
alle normative in essere della Federazione Pugilistica Italiana.
ARTICOLO 12
La qualifica di Socio si perde:
a) dimissioni - queste devono essere presentate per lettera entro il trenta
novembre di ogni anno;
b) radiazione - i Soci che siano in ritardo di oltre due mesi nel pagamento
di qualsiasi loro debito nei confronti dell’associazione debbono essere
invitati dal Consiglio Direttivo, mediante lettera, ad effettuare il pagamento
di quanto da essi dovuto entro il termine massimo di un mese dal ricevimento
di tale invito. In difetto di pagamento il Consiglio Direttivo può disporre
la loro radiazione per morosità;
c) espulsione - il Consiglio Direttivo, su decisione del Collegio dei Probiviri,
può disporre l’espulsione dall’Associazione del Socio il
quale comprometta, in qualsiasi modo, il buon nome dell’Associazione e
tenga una condotta non degna.
ARTICOLO 13
Il Consiglio potrà dichiarare Soci assenti esonerandoli dal pagamento
delle relative quote per un anno, quei soci che a causa del servizio militare
o per continuato soggiorno in altra città fuori provincia, fossero nell’impossibilità
di frequentare la sede sociale. Nessun altro impedimento darà diritto
ad essere dichiarato Socio assente. Il Consiglio Direttivo potrà concedere
il rinnovo di questa facilitazione per un secondo anno. I Soci assenti non potranno
usufruire dei vantaggi concessi ai Soci.
ARTICOLO 14
Il Socio inadempiente o contravventore alle norme dello Statuto e del Regolamento
è passibile delle seguenti sanzioni: richiamo semplice verbale, ammonizione,
sospensione temporanea, espulsione dall’Associazione.
ARTICOLO 15
La qualità di Socio non è trasmissibile.
ARTICOLO 16
L’andamento generale dell’Associazione è regolato dalle Assemblee
Generali e dal Consiglio Direttivo.
PATRIMONIO – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
ARTICOLO 17
I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote sociali
determinate annualmente dall’Assemblea Generale. Dai contributi di Enti
e di Associazioni pubbliche e private, da eventuali lasciti e donazioni. L’anno
sociale si identifica con l’esercizio sociale che va dal primo gennaio
al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio
Direttivo provvede alla compilazione del bilancio sociale, previo un esatto
inventario da compilarsi, con criteri di oculata prudenza. Il bilancio deve
essere esposto nei locali dell’Associazione almeno otto giorni prima della
convocazione dell’Assemblea.
ORGANI SOCIALI – ASSEMBLEE
ARTICOLO 18
Le Assemblee possono essere Ordinarie e Straordinarie. L’Assemblea regolarmente
costituita rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni,
prese in conformità allo Statuto, sono obbligatorie per tutti i Soci.
Hanno diritto di intervenire alle Assemblee i Soci in regola con le quote sociali.
I Soci aventi diritto al voto hanno facoltà di farsi rappresentare da
altro socio avente diritto al voto mediante delega scritta da presentarsi all’Assemblea
al momento dell’apertura. Le deleghe ad un Socio non possono essere più
di due.
ARTICOLO 19
L’Assemblea Generale Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo
almeno una volta all’anno entro il 31 marzo mediante avviso contenente
l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’Assemblea,
sia in prima sia in seconda convocazione, e l’ordine del giorno. Tale
avviso deve essere spedito ai Soci e affisso all’albo sociale almeno dieci
giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. Gruppi di almeno tre Soci
aventi diritto al voto possono chiedere al Consiglio Direttivo di portare all’ordine
del giorno argomenti e proposte. Tali richieste devono essere compilate per
iscritto, firmate da tutti i Soci richiedenti e fatte pervenire al Consiglio
Direttivo almeno trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
L’Assemblea Generale Ordinaria è regolarmente costituita in prima
convocazione quando è presente o rappresentata almeno la metà
dei Soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta. In seconda
convocazione l’Assemblea Generale Ordinaria è regolarmente costituita
qualora sia presente o rappresentato almeno un terzo dei Soci aventi diritto
al voto e delibera a maggioranza assoluta. L’Assemblea Generale Ordinaria
deve provvedere all’esame ed alla approvazione dei bilanci consuntivi
e preventivi, alla nomina dei Consiglieri, all’approvazione dei programmi
e delle proposte del Consiglio Direttivo, alla nomina degli scrutatori e a quant’altro
rientri nella ordinaria amministrazione dell’Associazione. Nelle deliberazioni
di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la responsabilità,
i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.
ARTICOLO 20
L’Assemblea Generale Straordinaria può essere convocata dal Consiglio
Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno, mediante avviso contenente
l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’Assemblea,
sia in prima sia in seconda convocazione e l’ordine del giorno. Tale avviso
deve essere spedito ai Soci e affisso all’albo sociale almeno dieci giorni
prima di quello fissato per l’Assemblea. L’Assemblea Generale Straordinaria
deve essere convocata anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci
aventi diritto al voto con l’indicazione degli argomenti da portare all’ordine
del giorno. In tale caso il Consiglio provvederà alla convocazione entro
sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. L’Assemblea Generale
Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando
è presente o rappresentata almeno la metà dei Soci aventi diritto
al voto e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione l’Assemblea
Generale Straordinaria è regolarmente costituita qualora sia presente
o rappresentato almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto e delibera a
maggioranza assoluta.
ARTICOLO 21
I Soci presenti all’Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, deliberano
sulle modalità delle votazioni.
ARTICOLO 22
L’Assemblea elegge il proprio Presidente e Segretario; se avvengono delle
votazioni a scheda segreta, elegge, altresì, due scrutatori. Delle Assemblee
devesi redigere relativo verbale.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ARTICOLO 23
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto
da un numero di cinque e non più di sette membri eletti dall’ Assemblea
Generale Ordinaria con due elezioni distinte, una per il Presidente ed una per
i Consiglieri. Il Consiglio Direttivo rimane eletto per un anno. Il Presidente
ed i Consiglieri, uscenti alla fine dell’anno. Sono rieleggibili. I componenti
del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun compenso salvo il rimborso
delle spese sostenute per conto dell’Associazione nell’esercizio
del loro mandato. I componenti del Consiglio Direttivo eleggono tra di loro
un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Gli amministratori non possono
ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive
nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata
ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
ARTICOLO 24
Il Consiglio Direttivo dirige tutta la vita sportiva ed amministrativa dell’Associazione
ed ha facoltà di affidare a singoli suoi membri ed a persona anche estranea
al Consiglio o ad apposite Commissioni di Soci, particolari incarichi inerenti
al funzionamento dell’Associazione. Compito del Consiglio Direttivo è
quello di prendere tutte le decisioni occorrenti allo svolgimento dell’attività
sociale e curare tutte le iniziative che possono essere utili al raggiungimento
degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo potrà delegare ad uno o più
membri scelti al suo interno la gestione quotidiana degli affari sociali, affidando
Loro tutte o parte delle sue attribuzioni, sotto la sua responsabilità.
Ha la facoltà di redigere i regolamenti che esso ritenga opportuni per
il buon funzionamento dell’Associazione. Per la validità delle
riunioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà
più uno dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.
In caso di parità di voti, il voto del Presidente è determinante.
Ogni Socio ha diritto a rivolgere al Consiglio Direttivo tutte le proposte che
crederà convenienti ed il Consiglio dovrà deliberare sopra le
stesse e notificare al proponente le sue deliberazioni.
ARTICOLO 25
Il Presidente è il capo dell’Associazione e la rappresenta in ogni
circostanza e ad ogni effetto; solo in caso di assenza o di impedimento ne assume
e disimpegna le funzioni il Vice-Presidente. Il Presidente sovrintende alla
amministrazione dell’Associazione ed a tutta l’attività da
questa svolta. Il Segretario è incaricato delle comunicazioni del Consiglio
dei Soci, tiene la corrispondenza, compila i verbali delle sedute del Consiglio
e custodisce l’archivio. Al tesoriere è affidata la conservazione
e l’amministrazione delle entrate a norma delle deliberazioni del Consiglio.
Egli esige i contributi dei Soci, cura l’incasso dei crediti, previo controllo
del Consiglio; egli è responsabile della regolare tenuta dei libri della
contabilità ed alla fine di ogni anno sociale deve presentare al Consiglio
il resoconto della gestione.
ARTICOLO 26
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi su
convocazione del Presidente. Dovrà riunirsi ogni qualvolta ne facciano
richiesta almeno quattro membri del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 27
In caso di dimissioni o di assenza definitiva di uno o più membri del
Consiglio Direttivo esso resta in carica regolarmente fino a che non viene a
mancare la maggioranza. Nel caso in cui i Consiglieri assenti o dimissionari
raggiungessero la maggioranza dovrà essere convocata l’Assemblea
per l’elezione del nuovo consiglio direttivo.
SCIOGLIMENTO
ARTICOLO 28
La durata dell’Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell’Associazione
potrà essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria convocata
a questo preciso scopo con avviso all’albo sociale e spedito ai Soci almeno
tre mesi prima della data fissata per l’Assemblea stessa. Tale Assemblea
sarà valida solo nel caso in cui siano presenti almeno i due terzi dei
Soci aventi diritto al voto e la deliberazione di scioglimento sarà valida
solo se avrà ottenuto i voti favorevoli di almeno tre quarti dei presenti.
L’Assemblea che avrà deliberato lo scioglimento dell’Associazione
delibererà anche circa la liquidazione e la devoluzione delle attività
sociali e nominerà i liquidatori. Deliberato lo scioglimento per qualsiasi
causa, l'Associazione devolverà il proprio patrimonio ad altra Associazione
con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo
di controllo preposto in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo
del patrimonio dell'Associazione, e salva diversa destinazione imposta dalla
legge.
VINCOLO DI GIUSTIZIA E CLAUSOLA COMPROMISSORIA
ARTICOLO 29
L’Associazione “A.S.D. Boxe Foligno” in quanto affiliata alla
Federazione Pugilistica Italiana osserva e farà osservare ai propri iscritti
il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria di cui allo Statuto Federale.
ARTICOLO 30
Una copia dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni dovrà essere
sempre a disposizione dei Soci. Per tutto non contemplato nel presente Statuto
viene fatto riferimento alle disposizioni del Codice Civile.
Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell’Associazione
nonché ogni altra norma regolamentare dell’Associazione in contrasto
con esso.